pillex Salve, sono in locazione da quasi venti anni in un appartamento. Due mesi fa fa è mancata il proprietario dell’immobile e non avendo avuto contatti con i figli eredi legittimi continuo a pagare l’affitto alla moglie cointestataria. Pochi giorni fa sono stato contattato dalla medesima proprietaria la quale mi ha detto che non essendoci testamento, l’immobile andrà diviso per le quote di legge tra i vari eredi. Mi è stato anche riferito che uno degli eredi vorrebbe liquidare gli altri e diventare il unico proprietario. Egregio avvocato la mia domanda è se posso, in qualità di inquilino conduttore, anche in considerazione dei lavori fatti nella casa, avere il diritto di prelazione all’acquisto dell’appartamento? Grzie per una risposta.

L’unico caso di prelazione legale nella locazione abitativa è quella ai sensi dell’art. 3 Legge 431 del 1998- comma 1 lett. g): nell’ipotesi in cui il locatore disdica il contratto alla prima scadenza poiché intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Non esistono altre fattispecie di prelazione del conduttore nella locazione di immobili abitativi.

Inoltre il suo caso non si tratta di una vendita dell’immobile che lei conduce in locazione ma , invece, della cessione tra eredi delle rispettive quote ereditarie, dunque quand’anche vi fosse, per ipotesi, una prelazione in suo favore fissata in contratto, prevarrebbe la cosiddetta prelazione ereditaria ai sensi dell’articolo 732 codice civile, che privilegia nella vendita di quote ereditarie gli altri coeredi (per evidenti motivi di conservazione del patrimonio in famiglia).

Premesso quanto sopra la sua locazione continuerà fino a scadenza naturale con la nuova proprietà che succederà automaticamente nel contratto