separazione senza avvocato
Nonostante la grande quantità di informazioni che oggigiorno vengono quotidianamente veicolate da internet, non tutti sanno che il nostro ordinamento prevede la possibilità di separarsi consensualmente senza Avvocato. La separazione senza avvocato è dunque una vera e propria realtà, generata dalla pratica disapplicazione – da parte di alcune cancellerie di tribunale – del disposto di cui all’art. 707 cpc, che prevede, sempre e comunque, l’assistenza del difensore. La possibilità di separarsi senza l’assistenza di un legale va però dosata ed applicata ai casi più semplici o, comunque, dove gli accordi sono molto chiari e rispecchiano l’interesse di eventuali figli minori.
Questa trattazione vuole essere una piccola guida pratica su come usare (e non abusare) questo istituto che la nostra legge offre, pur senza pretese di completezza, vuole essere un tentativo di chiarezza su un argomento che può realmente interessare molte persone.

QUANDO E’ POSSIBILE LA SEPARAZIONE SENZA AVVOCATO.

La separazione senza avvocato è innanzitutto possibile dopo aver verificato che il Tribunale competente accetti i ricorsi per separazione presentati direttamente da parte dei coniugi personalmente. In secondo luogo ne è consigliabile la scelta quando i coniugi, i quali hanno la comune intenzione di separarsi non tollerando oltre la convivenza, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni significative della separazione stessa ovvero:
L’affidamento dei minori ed il correlativo regime delle visite in favore dei genitori;
La misura dell’eventuale contributo al mantenimento dei minori da corrispondere al genitore che maggiormente dovrà provvedere ai bisogni degli stessi;
L’assegnazione della casa coniugale, indipendentemente dal diritto di proprietà o altro diritto di godimento già esistente a favore di ciascuno dei coniugi;
La misura dell’eventuale contributo al mantenimento di uno dei coniugi;
Ogni eventuale (dunque facoltativo) altro accordo che regoli i rapporti patrimoniali conseguenti al matrimonio: es. divisione dei beni mobili, assegnazione di autovetture, attribuzione di quote di immobili;

CHI PUO’ USUFRUIRNE.

La separazione senza Avvocato può essere avviata da tutti i coniugi che abbiano raggiunto tra loro un accordo sulle questioni sopra ricordate. Possono fruire di questa possibilità anche i cittadini comunitari residenti in Italia, anche se l’istituto della separazione non è contemplato dalla legge del paese in cui è stato celebrato il matrimonio, per la disposizione dell’art. 8 Reg. UE 1256/10, in vigore dal 21/06/2012, e altresì per il disposto dell’art. 31 comma II L 218/95 (mancanza di legge nazionale comune ai coniugi)


I PASSI DA SEGUIRE

1) Il primo passo, indispensabile comunque per ogni tipo di separazione, è quello di procurarsi i documenti anagrafici e di stato civile: CERTIFICATO DI RESIDENZA (uno per ciascuno dal Comune di residenza), STATO DI FAMIGLIA (uno per ciascuno dal Comune di residenza), ATTO DI MATRIMONIO (anche solo per estratto, da richiedere presso il Comune di celebrazione);
2) Il secondo passo utile sarebbe quello di fare una visita alla Cancelleria del Tribunale competente in base alla residenza dei coniugi (per sapere quale è il tribunale competente si può seguire questo link e inserire il comune di residenza, l’orientamento maggioritario prevede che si possa radicara il procedimento presso uno dei Tribunali competenei in base ad una delle residenze attuali dei coniugi, sostanzialmente potendo scegliere il foro più “comodo”). Una volta giunti presso il Tribunale è meglio domandare della cancelleria specifica ad un qualche addetto alle relazioni col pubblico altrimenti si rischia di girare per cancellerie perdendo tempo e code In cancelleria vi confermeranno la maggior parte delle informazioni contenute nella presente mini-guida, sapranno inoltre fornire ogni altra delucidazione particolare, fornirvi eventuali moduli, dare informazioni sui tempi delle udienze e dell’emissione dei provvedimenti di omologazione della separazione etc.. Le stesse informazioni e modulistica sono spesso reperibili on-line cercando il sito istituzionale del Tribunale interessato, alla sezione separazione e divorzio;
3)Scrivere dunque il ricorso, ricopiando un fac-simile reperito presso la cancelleria e completerete specificando :
*i vostri dati anagrafici e codici fiscali;
*l’intenzione di volersi separare per sopravvenuta inotllerabilità della vita coniugale;
*le condizioni concordate tra i coniugi della separazione (affidamento, contributi al mantenimento, assegnazione casa coniugale, eventuali accordi patrimoniali etc..)
*l’istanza con la quale si richiede la fissazione dell’udienza presidenziale e la contestuale richiesta al Giudice di omologare la separazione alle condizioni indicate.
*stampare in almeno due copie il ricorso e firmatelo di pugno, entrambi.

4) A questo punto si deve acquistare, presso una rivendita di tabacchi aderente al circuito Lottomatica, una marca CONTRIBUTO UNIFICATO da Euro 37,00;
5) Poi occorre compilare la Nota di Iscrizione a Ruolo, che potete reperire in cancelleria (o scaricabile direttamente da qui);
6) Recarsi dunque in cancelleria personalmente, anche uno solo dei coniugi è di solito sufficiente, con il RICORSO, i DOCUMENTI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE sopra indicati, il CONTRIBUTO UNIFICATO, LA NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO (nel caso potete compilarla direttamente in cancelleria alla consegna del tutto.); è possibile che in cancelleria vi consegnino il il modello ISTAT M252 (per rilevazioni statistiche anonime dei procedimenti) che dovrete compilare prima dell’udienza.
7) Se è tutto in ordine il cancelliere accetterà il ricorso e tutti i documenti e “iscriverà a ruolo” la separazione fornendovi un numero di Ruolo Generale.
Ritornate in cancelleria dopo 15-30 giorni (a seconda del Tribunale) per annotare data, ora e Giudice dell’udienza (la data dell’udienza dipende dal carico di procedimenti che il tribunale sta gestendo e dall’organico a disposizione, dunque si va da 3-4 mesi in su, in cancelleria vi sapranno informare in merito);
8)Recatevi nei pressi dell’aula del Giudice designato alla data dell’udienza muniti di documenti di identità ed attendete che il Cancelliere o il Giudice stesso vi chiami per il Vostro turno;
Una volta entrati in udienza vi verrà chiesto di confermare le condizioni di separazione di cui viene solitamente data lettura, dopodiché – se non vi sono condizioni che urtano l’interesse dei minori – dovrete sottoscrivere il verbale di udienza e congedarvi.
9) Ora dovrete solo attendere. Il decreto di omologazione della separazione verrà emesso dal Tribunale in tempi variabili di cui, in linea di massima, vi sarete già informati presso la cancelleria.
10) Sarà infine necessario recarsi presso l’ufficio copie (nei Tribunali minori è la stessa cancelleria a cui ci si rivolge inizialmente) e richiedere una copia autentica a testa del decreto di omologa, le copie sono gratuite.

IPOTESI DI MANCATA OMOLOGAZIONE.

Premessa la generica conformità all’ordine pubblico e buon costume delle condizioni di separazione, solo quando quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il Giudice indicherà ai coniugi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, potrà rifiutare l’omologazione.

QUANDO E’ ASSOLUTAMENTE CONSIGLIABILE FARSI ASSISTERE DA UN AVVOCATO.

In quanto Avvocato sarei tentato di dire “sempre!”, tuttavia individuando i casi più significativi è possibile affermare che l’assistenza tecnica vi farà risparmiare tempo denaro e molte tribolazioni quando il vostro caso rientri tra le separazioni:
in cui vi è indecisione su come disciplinare l’affidamento dei minori e l’assegnazione della casa coniugale;
con un patrimonio di immobili comuni da valutare e dividere;
si vogliono regolamentare in modo specifico, anche a lato della separazione, tutte le questioni patrimoniali connesse alla separazione dei beni che interverrà, automaticamente, all’omologa della separazione. Se non disponneste di reddito sufficiente (Euro 10628,16 annui), potete rivolgervi al Consiglio dell’ordine degli Avvocati del vostro distretto per informaizoni su un eventuale patrocinio gratuito (dunque non pagherete alcunchè per l’assistenza se avete i requisiti di legge).
Nei indicati sopporterete l’onorario dell’Avvocato ma avrete, con ogni probabilità, un regolamento di interessi preciso – sia economico che in punto minori – che non darà adito a dubbi ed a liti future e che aiuterà ad evitare l’insorgenza di vertenze post separazione (che sono la vera piaga della separazione senza avvocato), nelle quali l’intervento del legale – uno ciascuno – sarà perlomeno obbligatorio.

Link utili:
Modulistica Tribunale di Milano;
Modulistica Tribunale di Torino;
Modulistica Tribunale di Roma;

Si vedano anche le novità relative al Divorzio Breve ed alla Negoziazione Assistita su questo Blog.