Gentile Avvocato, ho un cane ed abito in una palazzina al sesto piano con ascensore che sono solita utilizzare con l’animale per comodità. Alcuni condomini mi additano in quanto il regolamento condominiale vieterebbe al cane l’uso dell’ascensore. I divieti condominiali per gli animali non sono illegittimi?

La visitatrice si riferisce all’art. 1138 co. 5 del c.c. che dopo la riforma del condominio del 2012 recita“Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Ritengo che impedire l’utilizzo di certe parti comuni agli animali equivalga a vietarne tout court la detenzione degli stessi, dunque violi indirettamente la norma. Nell’esempio dell’anziana dell’ultimo piano varrebbe a costringerla a privarsi del cane o ad affrontare un numero insostenibile di scale al dì. Da giurista segnalo che se il caso arriva al Giudice tale soluzione non è sempre condivisa. Non l’ha pensata così il Trib. di Monza il 28/03/17 affermando che il divieto non può operare con riferimento alle singole unità abitative ma ”Il regime della parte comune è stabilito da un regolamento contrattuale in modo legittimo, essendo ammesso per costante giurisprudenza che il regolamento condominiale preveda limitazioni all’uso di parti comuni da parte di determinati condomini (tra le tante Cass. 5336/17). Il regolamento contrattuale limita l’uso dell’ascensore, impedendo di utilizzarlo per trasporto di animali domestici. Né è da pensare che tale limite sia talmente ampio, quanto ad operatività, da venire nella sostanza a limitare il diritto sulla proprietà singola ex art. 1138, co.5 c.c., sancendo alla fine l’impossibilità di detenere un animale domestico”. Conoscere il regolamento dunque, ma più spesso pulizia e rispetto per gli altri aiuteranno ad evitare liti.