La posizione dei lavoratori nei confronti dell’impresa subentrante all’appaltatrice che risolve l’appalto pbblico prima della scadenza.

 

Buongiorno. Salve sono un metalmeccanico alle dipendenze di un’azienda che  si occupa della manutenzione in uno stabilimento industriale. L’azienda si era aggiudicata una appalto triennale e attualmente si sarebbe accordata con la committente per la risoluzione dell contratto alla fine dell’anno. Da quanto ne so subentrerà nell’appalto l’impresa arrivata a suo tempo seconda nella gara. E’ vero che avrei diritto di precedenza rispetto altri operai per essere assunto dalla nuova azienda essendo dipendente a tempo indeterminato con l’originaria azienda appaltatrice, qual’è il mio diritto?

Innanzitutto non esiste una norma specifica che preveda un vero e proprio obbligo di assunzione da parte dell’impresa che succede, tuttavia è ormai prassi (che armonizza il diritto del lavoro italiano con quello comunitario sul tema) l’inserimento (nel CCNL di riferimento e/o nel capitolato d’appalto) di una “clausola sociale” di cosiddetta salvaguardia del personale in forza al precedente appaltatore, prevedendone il riassorbimento o comunque l’utilizzo con priorità per l’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del contratto. Ciò detto occorre dunque verificare la presenza in una o entrambe le fonti sopra citate della clausola di salvaguardia e valutare, in base alla specificità dell’appalto e della subentrante, se tra le conseguenze c’è il dovere di riassunzione o comunque di riutilizzo di risorse come quella che lei rappresenta. La valutazione va fatta anche alla luce della più recente giurisprudenza del consiglio di Stato il quale sostiene che il dovere di assunzione in presenza di una simile clausola è legittimo  a condizione che il numero dei dipendenti e la qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa scelta dall’imprenditore subentrante, ciò anche a tutela della organizzazione dell’aggiudicataria, alla quale non si possono imporre oneri insostenibili rispetto al proprio esistente assetto organizzativo aziendale. In breve la presenza di una clausola sociale deve contemperare i  principi  giurisprudenziali nell’ottica comunitaria della tutela altresì alla libertà di iniziativa economica ai sensi dell’art. 41 della Costituzione, dunque la clausola prevedendo soltanto una priorità tanto nell’assorbimento, quanto nell’utilizzo in fase esecutiva del personale precedentemente occupato, ma escludendo un obbligo assoluto di totale riassorbimento in automatico dei lavoratori già in forza. Se nel suo specifico caso la clausola vi fosse e, valutandone il tenore e la specificità dell’appalto si potesse concludere che la subentrante non ne sia rispettosa, sarebbe possibile valutare un ricorso al Giudice del Lavoro per dichiarare tenuta la nuova appaltatrice all’assunzione.