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Buongiorno,Ho appreso questa mattina leggendo un quotidiano che L’aula della Camera ha approvato la proposta di legge sui diritti dei figli naturali. Io ho 32 anni al tempo in cui sono nato i miei genitori erano minorenni. Dopo un anno dalla mia nascita mia madre si sposò e mi lasciò da mia nonna senza mai contribuire al mio mantenimento ne educativo, ne scolastico, dando unicamente il suo cognome. Mio padre non mi riconobbe o si fece mai vedere, neppure a distanza di anni, anche dopo un tentativo di avvicinamento da parte di un parente nei miei confronti, oppure quando io medesimo cercai un avvicinamento pacifico. Queste due persone si sono sposate e hanno entrambi una famiglia con figli a cui non è mancato nulla. Io sono cresciuto in condizioni economiche disagiate con il prezioso affetto di mia nonna. LA mia domanda se posso ad oggi chiedere un risarcimento economico ad ambedue i miei genitori naturali, per danni causati alla mia persona?
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In realtà da molti anni a questa parte (riforma del 75′)i diritti dei figli naturali sono sostanzialmente parificati a quelli dei figli legittimi la novella attuale è, tutto sommato, di poco conto rispetto alla riforma di quei tempi. Con riguardo alla tua richiesta cito – e’ di pochi mesi fa – una pronuncia della Corte di Cassazione (Cassazione Civile, sentenza del 10 aprile 2012, n. 5652) che ha affermato l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (artt. 147 e 148 c.c.) come sussistente ” per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicchè nell’ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto perciò a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori”. La stessa sentenza ha affermato il principio secondo cui la violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (articoli 2 e 30 della Costituzione), comporta la sussistenza di un illecito civile . L’illecito in parola verrebbe sanzionato non soltanto attraverso le misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche dall’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito in via generale dall’articolo 2059 del Codice civile. Il disinteresse palesato dai genitori naturali verso un figlio, protratto per anni , violando gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determinerebbe una lesione dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili rispetto a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento. Un’ultima notazione, per agire nei confronti del padre dovresti preliminarmente fare accertare giudizialmente la paternità.

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