LE PERPLESSITA’ SULL’INTERVENTO DEL LEGISLATORE IN MATERIA DI PIGNORAMENTO DI BENI MOBILI REGISTRATI.

Uno degli argomenti sul quale è intervenuta la Legge n. 162/2014 di conversione del D.l. n. 132/2014 è la procedura per il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, un tasto dolente per chiunque – Avvocato o creditore -si sia mai avvicinato – anche solo col pensiero – a questa idea per recuperare un credito.
Le rare volte che ho assistito queste pratiche oppure ne ho appreso da colleghi, ho potuto appurare la scarsissima probabilità statistica che le norme in proposito garantivano di procedere con soddisfazione del credito al pignoramento, prevalentemente a causa del sistematico occultamento dei veicoli da parte dei vari debitori, espediente impunito che spesso nemmeno ripetuti tentativi di pignoramento spesso erano in grado di scongiurare.La novella attribuirebbe maggior potere di ricerca all’Ufficiale Giudiziario che tramite collegamento telematico e gratuito con il PRA è agevolato nell’individuazione dei veicoli di proprietà del debitore, per, poi, procedere al pignoramento. L’individuazione del veicolo dunque diventa telematica e, in tal senso, il debitore è messo alle strette rispetto alla precedente normativa, e non potrà ricorrere alle note manovre per evitare l’espropriazione, il cui successo per il creditore, tuttavia, è tutt’altro che garantito.

L’art 521 bis c.p.c. Prescrive che il detto pignoramento “si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione in pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione” nell’atto si altresì fa l’ingiunzione prevista dall’art. 492 c.p.c..
Con l’atto di pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati – naturalmente a titolo gratuito – e viene intimato a consegnare entro 10 giorni i veicoli pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG). La custodia del veicolo passa dunque all’IVG solo al momento della successiva eventuale consegna del bene acciò dandone comunicazione al creditore pignorante a mezzo PEC ove possibile.
Vale già la pena di soffermarsi sul vero problema che emerge in prima lettura dalla norma, la inesistenza di una sanzione a danno del debitore se questi si ostina a non consegnare il bene (non si comprende infatti quale forza abbia una intimazione se poi non è sanzionata direttamente dalla legge stessa, magari con una salata ammenda), cui fa da corollario la pratica rarissima applicazione delle sanzioni penali previste per condotte similari o addirittura fraudolente (vedasi art. 388 c.p.)
Tornando alla procedura in commento, se il debitore non procede alla consegna intimata entro il termine previsto di 10 giorni, gli Organi di Polizia che accertano la circolazione dei veicoli pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso degli stessi provvedendo altresì alla consegna dei veicoli pignorati all’IVG.
Eseguita l’ultima notificazione l’Ufficiale Giudiziario consegnerà senza ritardo al legale del del creditore i titoli (atto di pignoramento + titolo esecutivo precetto che ha preannunciato l’esecuzione) e questi dovrà, senza ritardo, trascrivere l’atto nei pubblici registri, depositare nella Cancelleria del Tribunale competente la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta consegna del veicolo da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie, pena la perdita di efficacia del pignoramento stesso. (tuttavia la essendo la materiale apprensione del veicolo una mera eventualità, la detta comunicazione potrebbe non avvenire mai dunque l’iscrizione a ruolo potrebbe avvenire comunque entro i 90 giorni dal pignoramento con presentazione di istanza di vendita).
A questo punto il Cancelliere, in possesso della summenzionata documentazione, procede a formare il fascicolo dell’esecuzione
A fronte di una prima apparenza minacciosa del nuovo pignoramento di veicoli, ragionando sulla concretezza della sua applicabilità e raccordandolo con i principi dell’esecuzione mobiliare presso il debitore, sembrano rinnovarsi (e forse incrementarsi)vecchie perplessità.
Vestiamo i panni del povero creditore (e del suo Avvocato) nelle tappe di quella che potrebbe rivelarsi una costosa via crucis:
1. Questi per mettersi nelle condizioni di eseguire avrà notificato l’atto di pignoramento a mezzo dell’ufficiale giudiziario e dunque come primo passo dovrà attendere il decorso dei 10 giorni per la consegna spontanea dell’auto del debitore o altro veicolo (ben venga anche una consegna leggermente tardiva).
2. Perse le speranze di una consegna spontanea lo sventurato creditore dovrà confidare nelle autorità (Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, in funzione di Polizia Giudiziaria) e nella dea bendata acchè il malcapitato o debitore (o un terzo) venga fermato alla guida del veicolo pignorato. Ma per coltivare questa speranza il creditore (tramite il Suo avvocato) dovrà procedere alla indispensabile trascrizione del pignoramento presso il PRA in tal modo il vincolo sul bene mobile registrato sarà perfetto e rilevabile anche dagli Agenti di Pg nel caso fermassero il veicolo circolante. Nel frattempo è normale che gli oneri per bolli e trascrizione maturino e che l’Avvocato venga retribuito per le operazioni assistite.
3. Una volta trascritto il pignoramento il nostro creditore dovrà poi sperare che IVG venga in possesso del veicolo (per consegna spontanea o per “intercettazione” da parte della PG), comunque entro un termine ragionevole per dare un senso alla procedura che si estinguerebbe inutilmente decorsi 90 giorni (dal pignoramento, dunque dal perfezionamento della notificazione dell’atto) senza che sia richiesta l’assegnazione o la vendita. Giunto infatti vicino a questo termine il creditore è posto nella alternativa tra lasciare perdere tutto e fermare l’emorragia di spese, oppure dare impulso ulteriore all’esecuzione e presentare istanza di vendita (o di assegnazione), dunque iscrivere comunque a ruolo il procedimento esecutivo (e pagando il relativo contributo unificato), sperando che nel frattempo si materializzi in qualche modo il veicolo;
4. Alla conclusione del procedimento potremmo trovarci nella situazione di dover vendere tramite IVG o farci assegnare il bene finalmente entrato nella sua materialità nel procedimento (in uno dei modi di cui sopra). Questa apparente positiva conclusione potrebbe poi scontrarsi con la triste realtà di un bene in condizioni di conservazione o d’uso pessime tale da risultare poco appetibile quando addirittura invendibile in tal caso, a questa valutazione potrebbe seguire una – opportuna -estinzione anticipata per rinuncia agli atti da parte del creditore (almeno per evitare gli oneri di vendita dell’IVG) che avrà in definitiva fatto un buco nell’acqua. Allo stesso modo, se non v’è stata consegna o apprensione del veicolo ritengo non possa proseguirsi ad libitum o dare seguito alla vendita di un veicolo (o veicoli) di cui la procedura non è in possesso sulla base dei soli documenti o all’assegnazione di un bene di fatto non consegnabile.
In definitiva, a meno di correttivi in corso di applicazione o di ulteriori sanzioni disincentivanti l’inerzia del debitore nella consegna, anche con la nuova espropriazione di beni mobili registrati, occorre più di una cautela per evitare di affrontare una procedura, come quella del pignoramento di veicoli, che potrebbe risultare antieconomica qualora non si risolva poi nel recupero ma nell’aggravio del credito.
In tal senso è suggeribile un attento screening del credito che ne valuti l’entità, la tipologia del debitore, condizioni e valore presumibile dei beni verosimilmente pignorabili, in somma un esame che consigli oggettivamente per rapporto costi-benefici di affrontare quello che pare un vero e proprio rischio di esecuzione.