LE ISTANZE DAL PUNTO DI VISTA PRATICO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 6 DEL 23 GENNAIO 2014.

 

Ormai da oltre un anno è dato acquisito che chi abbia acquistato da vendite giudiziaria un immobile sul quale, prima della sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014 della Corte Costituzionale, sia stata applicata la normale tassazione (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) con base imponibile il prezzo di aggiudicazione, può vedersi rimborsata la maggior differenza pagata rispetto alla tassazione con base imponibile rappresentata dal criterio del prezzo valore. (rendita catastale rivalutata e moltiplicata per i coefficienti di legge). Il flusso di richieste di rimborso ha interessato anche il mio studio, anche perché le cifre sono di tutto rispetto visto che in taluni casi si recupera oltre il 70% del versato.

rimborso registro

  • La prassi precedente era contraria all’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile del prezzo valore, ex articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in quanto tale disposizione ha introdotto a suo tempo un criterio di determinazione della base imponibile in deroga a quello previsto dall’articolo 43 del TUR (valore del bene), e che, pertanto, non poteva trovare applicazione per i trasferimenti degli immobili ad uso abitativo avvenuti a seguito di espropriazione forzata e, in generale, per i trasferimenti coattivi; per tali trasferimenti, come chiarito con la risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate 17 maggio 2007, n. 102, la base imponibile era, infatti, determinata sulla base del prezzo di aggiudicazione o dell’indennizzo riconosciuto, ai sensi dell’articolo 44 del TUR.

  • Gli aggiudicatari dunque correttamente omettevano la richiesta al notaio (e questi altrettanto correttamente non la sollecitavano) dell’applicazione del prezzo valore, e ciò in virtù dall’affidamento dei contribuenti alle norme e alla prassi vigente al momento della stipula dell’atto di acquisto.

  • Su tale questione interveniva in modo dirimente la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014, ha dichiarava l’illegittimità dell’articolo 1, comma 497, della citata legge n. 266, nella parte in cui non prevede la facoltà, per gli acquisti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, da parte di soggetti che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, di chiedere che anche in “deroga all’articolo 44, comma 1, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (…), la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 del DPR n. 131 del 1986 …”.

  • I principi sanciti dalla Corte Costituzionale avrebbero di fatto ‘integrato’ la previsione recata dall’articolo 1, comma 497, della legge 266 del 2005, estendendo l’applicazione del prezzo valore anche ai trasferimenti derivanti da espropriazione forzata e da pubblico incanto, tanto che anche Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, superando le proprie posizioni del 2007, affermava che il sistema di determinazione della base imponibile del prezzo valore deve trovare applicazione, ricorrendone le condizioni, anche con riferimento ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto, di cui all’articolo 44 del TUR.

Dal punto di vista pratico, nei casi che ci si sono presentati in studio per i quali abbiamo curato la pratica di presentazione e redazione , si è proceduto alla redazione di una istanza di rimborso, corredata dai riferimenti giurisprudenziali e di legge, dalle circolari interpretative summenzionate. Nella stessa istanza si è fatta espressa opzione per l’applicazione retroattiva, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale, del criterio della base imponibile fondata sul prezzo valore. Sempre nel corpo della istanza si è proposto il ricalcolo e rimborso imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale, richiedendo il rimborso della differenza versata in più. Unitamente all’istanza si è depositato modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali con le coordinate Iban.

Fondamentale, al fine del successo della pratica di rimborso è l’inoltro dell’istanza di rimborso con entro tre anni dal pagamento originario, in difetto si decade dal diritto al rimborso a norma dell’art. 77 TUR.

Le istanze, se correttamente impostate e documentate vengono inoltrate dall’Ufficio territoriale quello centrale di Agenzia Entrate in modo telematico, dunque in tempo reale, e di ciò viene rilasciata ricevuta dall’addetto al ricevimento delle istanze stesse. Per i pagamenti se si comunicano insieme anche le proprie coordinate Iban, l’ufficio centrale che è preposto alle liquidazioni invia circa 4 flussi annuali dunque entro 3-4 mesi (dato con beneficio di inventario) si dovrebbe ottenere il rimborso del maggior versato. Chi volesse saperne di più può inviare una richiesta di consulenza compilando il form a lato o richiedere un preventivo personalizzato per farsi assistere dallo studio legale sulla propria pratica di rimborso.