Un esempio di applicazione delle complesse regole stabilite dal codice civile in materia di successione

pillex Mia cugina è deceduta. non avendo figli ha lasciato con disposizione testamentaria un immobile a me ed ai miei tre fratelli, insomma a noi cugini da parte di padre. Putroppo uno dei miei fratelli è premorto ma ha una figlia, può questa subentrare nella sua quota?
vale la pena accennare brevemente all’istituto della rappresentazione. La rappresentazione artt. 467—469 cCodice Civile, fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può (per premorienza come nel caso di specie) o non vuole accettare l’eredità o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale (l’intuitu personae lo impedirebbe). L’art. 468 cod. civ. disciplina i soggetti a favore dei quali trova applicazione la rappresentazione (vale la pena di precisare che essa opera sia nella successione legittima sia in quella testamentaria): essa ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei figli naturali del defunto, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Tornando alla situazione concreta da analizzare, essendo il cugino deceduto parente in linea collaterale con la defunta ma non fratello o sorella (gli unici collaterali cui è permessa la rappresentazione in caso di premorienza a favore dei propri discendenti) la rappresentazione non ha luogo.
Non dandosi luogo alla rappresentazione (e neppure alla sostituzione, non prevista dalla testatrice) si applicherebbe l’accrescimento (674-675 Codice Civile) dunque quanto ad esempio agli altri cugini istituiti in parti uguali sull’immobile, questi vedrebbero accrescersi le loro quote in misura egualmente proporzionale assorbendo quella nel cugino  premorto per il quale la testatrice non ha previsto ipotesi di sostituzione e – come visto – non si applica la rappresentazione.